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La pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del provvedimento che definisce l’esito delle comunicazioni integrative relative al credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2025 ha segnato un passaggio decisivo nella gestione della misura. Con la determinazione della percentuale effettiva di fruizione, pari al 60,3811 per cento del credito teoricamente maturato, si è conclusa la fase amministrativa di riparto delle risorse stanziate per l’anno 2025, secondo il meccanismo proporzionale previsto dalla normativa vigente.
L’esito, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, non costituisce una valutazione di merito dei singoli investimenti né una revisione dei requisiti di ammissibilità , ma rappresenta la conseguenza tecnica del rapporto tra le risorse disponibili e l’ammontare complessivo delle richieste pervenute. In questo senso, la ZES Unica 2025 conferma la propria natura di misura ammissiva a risorse limitate, nella quale la certezza del diritto riguarda l’accesso all’agevolazione, ma non l’entità finale del beneficio.
In questo quadro già definito si inserisce una previsione normativa che ha attirato l’attenzione di imprese e operatori, contenuta nell’articolo 1, comma 490, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207. La disposizione stabilisce che, entro il 15 gennaio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d’intesa con le Regioni interessate, può individuare ulteriori risorse finanziarie a valere sui programmi della politica di coesione europea 2021–2027, da destinare al credito d’imposta ZES Unica.
È importante chiarire con precisione la portata di tale previsione. Il comma 490 non introduce un rifinanziamento automatico della misura né incide sugli esiti già determinati per il 2025 dall’Agenzia delle Entrate. La percentuale del 60,3811 per cento resta pienamente valida e definitiva per l’annualità 2025, e non è suscettibile di integrazione diretta sulla base di questa norma. La disposizione configura, piuttosto, una facoltà istituzionale, subordinata a successivi atti di programmazione e alla effettiva disponibilità di risorse nei programmi di coesione, nonché a un accordo tra amministrazioni centrali e regionali.
Dal punto di vista giuridico e amministrativo, la norma apre una finestra di possibilità , ma non crea un diritto soggettivo in capo alle imprese. Eventuali ulteriori stanziamenti dovranno essere formalizzati con provvedimenti attuativi specifici, che ne definiranno ambito di applicazione, modalità operative e destinatari. Fino a quel momento, ogni ipotesi di integrazione del credito deve essere considerata come eventuale e non come parte integrante della misura ZES 2025 già conclusa.
Questa distinzione è rilevante anche sul piano della pianificazione finanziaria. Le imprese che hanno realizzato investimenti nella ZES Unica nel 2025 devono oggi assumere come dato certo l’esito ufficiale comunicato dall’Agenzia delle Entrate e integrare la percentuale riconosciuta nei propri modelli di gestione della liquidità , nella valutazione dell’impatto sulla posizione finanziaria netta e nelle relazioni con il sistema bancario. L’eventuale individuazione di nuove risorse nel corso del 2026, se e quando avverrà , potrà costituire una leva aggiuntiva, ma non può sostituire una corretta lettura dell’equilibrio finanziario attuale.
La previsione contenuta nel comma 490 si inserisce, più in generale, nella logica della politica di coesione europea, che consente una certa flessibilità nella riallocazione delle risorse in funzione delle priorità di sviluppo territoriale. In questo senso, la ZES Unica continua a rappresentare uno strumento centrale per il sostegno agli investimenti nel Mezzogiorno, ma la sua efficacia resta legata alla capacità delle imprese di inserirla all’interno di una strategia finanziaria coerente e non di utilizzarla come unica fonte di copertura degli investimenti.
In conclusione, il quadro normativo attuale offre due certezze e una possibilità . La prima certezza è l’esito definitivo del credito d’imposta ZES 2025, così come determinato dall’Agenzia delle Entrate. La seconda è la necessità , per le imprese beneficiarie, di adeguare la propria pianificazione finanziaria a tale esito. La possibilità , prevista dalla Legge 207/2024, riguarda un eventuale rafforzamento futuro della misura attraverso risorse di coesione, che dovrà però essere valutato solo alla luce di atti successivi e formalmente adottati. È su questo equilibrio tra dati certi e scenari possibili che si gioca oggi una lettura corretta e responsabile della ZES Unica.


